Home » Archivio News » ANIMALI: RANDAGISMO; NUOVA ORDINANZA PER GARANTIRE BENESSERE

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15/09/2009
(ANSA) - ROMA, 14 SET - Continua la lotta al randagismo con un'ordinanza del ministero del Welfare, che allinea il nostro Paese alle misure internazionali previste dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia, che sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri debbano tenere conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. Il provvedimento che da' attuazione ad alune disposizioni previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, scaturisce dalla necessita', in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali. Si tratta soprattutto di azioni appropriate da applicare in caso di trasferimento anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere. L'ordinanza dunque prescrive che l'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A questo fine spetta ai soggetti competenti, in questo caso i Comuni, assicurare la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati. I Comuni debbono ottemperare agli obblighi relativi ad evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo di attuazione, del 25 luglio 2007, n. 151. Devono inoltre assicurarsi che la struttura individuata per la custodia sia dotata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani, oltre che dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario. La struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali, deve poter essere aperta al pubblico almeno tre giorni a settimana e disponibile alle visite di controllo di organizzazioni che si occupano della tutela e del benessere degli animali. Per quanto riguarda la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, dovranno essere garantite le procedure e le modalita' che ne permettano l'esercizio. L'ordinanza inoltre impone siano attivate tutte le misure e le iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche devono prevedere criteri che premino i requisiti adatti a comportare minimi spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale. Dovranno preferire servizi prestati da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali. (ANSA).
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